La Corte di Cassazione con sentenza de 29 maggio 2015, n. 11147, ha ribadito che in materia di contratto d'opera intellettuale, ove risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quella omissione, il risultato sarebbe stato conseguito.
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