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Danno biologico per lesioni di lieve entità: aggiornati gli importi per il 2015
Il Ministero dello sviluppo economico ha aggiornato per l'anno 2015 gli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, come previsto dall'art. 139, comma 5, del Codice delle assicurazioni private. Leggi >
Muore durante il giudizio di liquidazione: il calcolo del danno biologico
Ove la persona danneggiata muoia nel corso del giudizio di liquidazione del danno per causa indipendente dal fatto lesivo di cui il convenuto è chiamato a rispondere, la determinazione del danno biologico che gli eredi del defunto richiedano "iure successionis" va effettuata non più con riferimento alla durata probabile della vita futura del soggetto, ma alla sua durata effettiva. Leggi >
Ammesso il risarcimento per danno da fermo tecnico, se l'auto è stata ferma "per un certo tempo"
Con sentenza n. 13215 del 2015, i giudici della Suprema Corte hanno sancito il principio per cui il c.d. "danno da fermo tecnico", patito dal proprietario di un autoveicolo a causa della impossibilità di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione, può essere liquidato anche in assenza di una prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso è destinato. Leggi >
Presupposti affinché il bene caduto in comunione ereditaria venga assegnato al maggior quotista
La Corte di Cassazione con sentenza 08-06-2015, n. 11823, chiarisce quali siano i necessari presupposti per addivenire, in sede di divisione ereditaria, all'attribuzione del bene controverso in favore del coerede che si assume quale maggior quotista e, quindi, per ravvisare l'indivisibilità dello stesso. A tal proposito risulta ribadito che il concetto di comoda divisibilità di un immobile presupposto dall'art. 720 c.c. postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento, che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico-funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso. Si è anche specificato che la non comoda divisibilità di un immobile, integrando un'eccezione al diritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire i beni in natura, può ritenersi legittimamente predicabile solo quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dalla irrealizzabilità del frazionamento dell'immobile, o dalla sua realizzabilità a pena di notevole deprezzamento, o dalla impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessivi. Va, peraltro, ricordato il principio generale in base al quale, in tema di divisione ereditaria di immobili indivisibili (o non comodamente divisibili), la richiesta di attribuzione del bene da parte del coerede titolare della maggior quota (richiesta che, attenendo alle modalità di attuazione della divisione, si risolve in una mera specificazione della domanda introduttiva di scioglimento della comunione ed è, pertanto, proponibile per la prima volta anche in appello) vincola il giudice alla pronuncia di assegnazione per l'intero con addebito dell'eccedenza alla porzione dell'istante, salvo la comprovata esistenza di gravi motivi, concernenti l'interesse comune dei condividenti stessi. Leggi >
L'inefficiacia del contratto concluso dal falsus procurator è rilevabile d’ufficio
Con sentenza n. 11377 del 2015 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affronto la dibattuta questione relativa a se l'inefficacia del contratto stipulato dal falsus procurator possa essere rilevata d'ufficio o solamente su eccezione di parte. Nella citata sentenza i giudici di legittimità hanno sancito il principio per cui per se il difetto di rappresentanza risulti dagli atti, il giudice non può non tenerne conto anche nel caso in cui non ricorra la richiesta della parte interessata. Leggi >
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