La Corte di Cassazione con
Sent. n. 10216 del 2015 ha statuito che, ai sensi dell'
art. 720 c.c., in caso di comunione ereditaria avente ad oggetto un immobile non comodamente divisibile, se vi sono coeredi titolari di quote identiche e tutti chiedono l'assegnazione, il giudice ha il potere-dovere di scegliere tra i più richiedenti valutando ogni ragione di opportunità e convenienza, dandone adeguata motivazione; se poi non sia ravvisabile alcun criterio oggettivo di preferenza o nessuno dei condividenti voglia giovarsi della facoltà di attribuzione dell'intero, soccorre il rimedio residuale della vendita all'incanto.