La Corte di Cassazione con sentenza del 28 maggio 2015, n. 11024 ha precisato che in sede di interpretazione di un giudicato oggetto di definizione delle condizioni di divorzio, qualora la relativa pronuncia ponga a carico dell'ex coniuge l'obbligo di provvedere direttamente al pagamento degli ulteriori oneri previsti in sede di separazione in ordine al mutuo ed alle spese ordinarie e straordinarie degli immobili, tra quest'ultime devono ricomprendersi anche quelle di natura condominiale.