Anche nel regime antecedente l'entrata in vigore dell'obbligo di comunicazione preventiva dell'iscrizione di ipoteca ex art. 77, comma 2-bis, D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dal D.L. n. 70 del 2011, l'amministrazione, prima di iscrivere ipoteca, ai sensi dell'art. 77, deve comunicare al contribuente che procederà alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest'ultimo un termine -che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in trenta giorni- perché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento di quanto dovuto. Il principio, già enunciato dalle Sezioni Unite, è stato ribadito in una recente decisione. Ne consegue, precisa il giudice di legittimità, che l'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell'obbligo che incombe all'amministrazione di attivare il "contraddittorio endoprocedimentale", mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo.Inserire qui il testo.