La Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 4 febbraio 2016, n. 2195 ha sancito il principio per cui le spese relative alle parti comuni di un bene, come l'obbligo di partecipare ad esse, incombono su tutti i comunisti in quanto appartenenti alla comunione ed in funzione delle utilità che la cosa comune deve a ciascuno di essi garantire. Ne deriva pertanto che il diritto al rimborso "pro quota" delle spese necessarie per consentire l'utilizzazione del bene comune secondo la sua destinazione spetta al partecipante alla comunione che le abbia anticipate per gli altri in forza della previsione dell'art. 1110 c.c., le cui prescrizioni debbono ritenersi applicabili, oltre che a quelle di conservazione, anche alle spese necessarie perchè la cosa comune mantenga la sua capacità di fornire l'utilità sua propria secondo la peculiare destinazione impressale.
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