La Corte di Cassazione ha recentemente stabilito che in sede di determinazione dell'assegno di divorzio, l'occupazione di fatto di un immobile da parte del coniuge configura utilità che fuoriesce dall'ambito valutativo proprio dei valori legalmente posseduti da ciascuno dei coniugi, rimanendo la difficoltà di liberazione dell'immobile da parte del suo proprietario un dato di fatto estraneo alla ponderazione delle rispettive posizioni patrimoniali e reddittuali.