La Suprema Corte, con l’ordinanza del 7 giugno 2018, n. 14732 in tema di scioglimento di una convivenza more uxorio, ha stabilito che i contributi, in lavoro o in natura, volontariamente prestati dal partner di una relazione personale per la realizzazione della casa comune non sono prestati a vantaggio esclusivo dell' altro partner a titolo di obbligazione naturale e, pertanto, non sono sottratti alla operatività del principio della ripetizione di indebito. Così come ha ribadito che in caso di conto corrente cointestato tra due conviventi di fatto, si presume che entrambi abbiano contribuito a determinare l'ammontare del deposito in parti uguali; pertanto, dal momento dello scioglimento della convivenza, ciascuno ha diritto all'attribuzione del 50% delle somme presenti sul conto, se l'altra parte non dimostri una diversa misura dei conferimenti.
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