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Inopponibile al promissario acquirente il pignoramento trascritto dopo la trascrizione del preliminare

Gli effetti della trascrizione del preliminare, ai sensi dell'art. 2645-bis c.c., comma 1, si estendono anche alle trascrizioni di pignoramenti o sequestri ed alle iscrizioni di ipoteche giudiziali, con la conseguenza che queste, qualora siano successive alla trascrizione del preliminare, sono inopponibili al promissario acquirente, alle condizioni, per gli effetti e nei limiti di cui all- art. 2645-bis c.c., commi 2 e 3.
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