La Cassazione con ordinanza del 12 marzo 2020, n. 7062, sulla base del canone ermeneutico per cui nell'interpretazione del contratto occorre basarsi sul senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, ha ritenuto che l'assicurazione sia da considerasi stipulata per conto altrui e, quindi, azionabile direttamente dal danneggiato, qualora la polizza utilizzi il termine “assicurato” con riferimento allo “scolaro” e non all’ “istituto scolastico”.
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