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E' legittimo il controllo "difensivo" o "a distanza" dell'agenzia investigativa su condotte potenzialmente illecite del lavoratore
Per pacifica giurisprudenza il controllo del dipendente mediante agenzia investigativa è da ritenersi illegittimo, ai sensi degli artt. 2 e 3 St. Lav., quando riguarda il corretto adempimento dell'obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera. Ne deriva che la prova di un illecito disciplinare ottenuta con l'ausilio dell'agenzia investigativa, è inutilizzabile in giudizio. E' pertanto da considerarsi legittimo il controllo “occulto” attraverso investigatori privati, nei casi in cui lo stesso abbia natura difensiva, sia cioè finalizzato a tutelare l’azienda da comportamenti illeciti del dipendente (ex multis Cass. 22 maggio 2017 n. 12810). In relazione ai controlli a distanza c.d. difensivi il datore di lavoro non è pertanto obbligato a informare il dipendente circa l’attivazione di un controllo tramite agenzia investigativa. Leggi >
Il reato di violazione obblighi di assistenza familiare ex art. 570 bis c.p. é perseguibile d'ufficio
Il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, ribadito nella recente sentenza della Cassazione Penale n. 7277/2020, ritiene che il delitto di omesso versamento dell'assegno periodico per il mantenimento e l'istruzione dei figli minori, previsto dall'art. 570-bis c.p. è perseguibile d'ufficio. Leggi >
I genitori possono agire direttamente nei confronti dell'assicuratore in caso di infortunio dell'alunno
La Cassazione con ordinanza del 12 marzo 2020, n. 7062, sulla base del canone ermeneutico per cui nell'interpretazione del contratto occorre basarsi sul senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, ha ritenuto che l'assicurazione sia da considerasi stipulata per conto altrui e, quindi, azionabile direttamente dal danneggiato,  qualora la polizza utilizzi il termine “assicurato” con riferimento allo “scolaro” e non all’ “istituto scolastico”. Leggi >
L'onere della prova in tema di responsabilità medica
Con sentenza del  26 febbraio 2020, n. 5128  la Suprema Corta, in conformità al costante indirizzo giurisprudenziale, ha ribadito che ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.   Leggi >
Si applica la presunzione di corresponsabilità ex art. 2054 c.2 c.c. quando la dinamica del sinistro non è certa
La terza sezione civile della Suprema Corte con la recente sentenza n. 7479 del 20.03.2020 ha precisato che la ratio dell’art. 2054 c.c., comma 2, è quella di fornire un criterio sussidiario in tutti i casi in cui l’accertamento delle condotte non consenta di giungere a conclusioni certe circa l’imputazione della responsabilità del sinistro. Ne deriva che in tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall’art. 2054 c.c., comma 2 opera soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l’evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro.e qui il testo. Leggi >
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