Per pacifica giurisprudenza il controllo del dipendente mediante agenzia investigativa è da ritenersi illegittimo, ai sensi degli artt. 2 e 3 St. Lav., quando riguarda il corretto adempimento dell'obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera.
Ne deriva che la prova di un illecito disciplinare ottenuta con l'ausilio dell'agenzia investigativa, è inutilizzabile in giudizio.
E' pertanto da considerarsi legittimo il controllo “occulto” attraverso investigatori privati, nei casi in cui lo stesso abbia natura difensiva, sia cioè finalizzato a tutelare l’azienda da comportamenti illeciti del dipendente (ex multis Cass. 22 maggio 2017 n. 12810).
In relazione ai controlli a distanza c.d. difensivi il datore di lavoro non è pertanto obbligato a informare il dipendente circa l’attivazione di un controllo tramite agenzia investigativa.