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No alla sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c del preliminare sottoposto a condizione
Con sentenza del 06/09/2019, n. 22343 la Cassazione Civile ha precisato che non è possibile utilizzare la procedura di cui all'art. 2932 c.c. - ossia una sentenza sostitutiva della conclusione di un contratto in caso di inadempimento di una parte - per trasferire un immobile laddove il contratto preliminare di compravendita preveda che l'acquisto si realizzi a seguito dell'avversarsi di una condizione non ancora realizzata. Leggi >
L’abbandono del tetto coniugale non è causa di addebito della separazione se è conseguenza della crisi
Con ordinanza del 15-01-2020, n. 648 la Suprema Corte, in aderenza al consolidato orientamento giurisprudenziale, ha ribadito che il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sè sufficiente a giustificare l'addebito della separazione, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile (cfr. Cass., Sez. VI, 15/12/2016, n. 25966; Cass., Sez. I, 29/09/2015, n. 19328; 8/05/2013, n. 10719). Per escludere l'addebito della separazione occorre pertanto verificare in concreto se l'interruzione della convivenza rappresenti l'esito di un crisi familiare già in atto da tempo, dimostrando l'intervenuto deterioramento dei rapporti tra i coniugi, in epoca anteriore al predetto allontanamento. Leggi >
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio e le potenzialità professionali dell'ex coniuge
Con recente sentenza n. 3661/2020 la Suprema Corte ha precisato che il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Tale accertamento investe l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi, in sè e sotto il profilo della dipendenza di una simile situazione dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio (Cass., Sez. U., 18287/2018). Assumono dunque rilievo la capacità dell'ex coniuge di procurarsi i propri mezzi di sostentamento e le sue potenzialità professionali e reddituali piuttosto che le occasioni concretamente avute dall'avente diritto di ottenere un lavoro. Secondo i giudici della Suprema Corte ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile e della sua quantificazione assumono pertanto rilevanza le potenzialità professionali e reddituali personali, che l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale. Leggi >
Anche in caso di affido condiviso il giudice può disporre lo spostamento di residenza di uno dei genitori
La Suprema Corte con la recente sentenza del 19 febbraio 2020, n. 4258 ha sancito che anche in caso di affido condiviso del figlio, in una situazione di posizioni contrapposte dei due genitori,  il giudice deve adottare la soluzione che ritiene suscettibile di una migliore aderenza alla cura e allo sviluppo del minore. Per mantenere inalterati i tempi di frequentazione col figlio, può essere pertanto legittimamente disposto che sia il genitore disoccupato a spostarsi nella città in cui il minore convive. La Corte ha precisato che tale provvedimento non può considerarsi come restrittivo della libertà personale e di residenza del genitore onerato in quanto esso viene adottato per rispondere alle esigenze di una piena frequentazione della figlia con entrambi i genitori. I Giudici precisano inoltre che tale provvedimento non è coercibile e che pertanto nell'ipotesi di un rifiuto del genitore obbligato, si imporrà di fatto la stabile residenza di del figlio presso l'altro genitore in attesa della eventuale revisione del collocamento. Leggi >
E' legittimo il controllo "difensivo" o "a distanza" dell'agenzia investigativa su condotte potenzialmente illecite del lavoratore
Per pacifica giurisprudenza il controllo del dipendente mediante agenzia investigativa è da ritenersi illegittimo, ai sensi degli artt. 2 e 3 St. Lav., quando riguarda il corretto adempimento dell'obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera. Ne deriva che la prova di un illecito disciplinare ottenuta con l'ausilio dell'agenzia investigativa, è inutilizzabile in giudizio. E' pertanto da considerarsi legittimo il controllo “occulto” attraverso investigatori privati, nei casi in cui lo stesso abbia natura difensiva, sia cioè finalizzato a tutelare l’azienda da comportamenti illeciti del dipendente (ex multis Cass. 22 maggio 2017 n. 12810). In relazione ai controlli a distanza c.d. difensivi il datore di lavoro non è pertanto obbligato a informare il dipendente circa l’attivazione di un controllo tramite agenzia investigativa. Leggi >
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