La Suprema Corte con la recente sentenza del 19 febbraio 2020, n. 4258 ha sancito che anche in caso di affido condiviso del figlio, in una situazione di posizioni contrapposte dei due genitori, il giudice deve adottare la soluzione che ritiene suscettibile di una migliore aderenza alla cura e allo sviluppo del minore.
Per mantenere inalterati i tempi di frequentazione col figlio, può essere pertanto legittimamente disposto che sia il genitore disoccupato a spostarsi nella città in cui il minore convive.
La Corte ha precisato che tale provvedimento non può considerarsi come restrittivo della libertà personale e di residenza del genitore onerato in quanto esso viene adottato per rispondere alle esigenze di una piena frequentazione della figlia con entrambi i genitori. I Giudici precisano inoltre che tale provvedimento non è coercibile e che pertanto nell'ipotesi di un rifiuto del genitore obbligato, si imporrà di fatto la stabile residenza di del figlio presso l'altro genitore in attesa della eventuale revisione del collocamento.