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L’abbandono del tetto coniugale non è causa di addebito della separazione se è conseguenza della crisi

Con  ordinanza del 15-01-2020, n. 648 la Suprema Corte, in aderenza al consolidato orientamento giurisprudenziale, ha ribadito che il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sè sufficiente a giustificare l'addebito della separazione, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile  (cfr. Cass., Sez. VI, 15/12/2016, n. 25966; Cass., Sez. I, 29/09/2015, n. 19328; 8/05/2013, n. 10719).
Per escludere l'addebito della separazione occorre pertanto verificare in concreto se l'interruzione della convivenza rappresenti  l'esito di un crisi familiare già in atto da tempo, dimostrando l'intervenuto deterioramento dei rapporti tra i coniugi, in epoca anteriore al predetto allontanamento.
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