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Il riconoscimento dell'assegno di divorzio e le potenzialità professionali dell'ex coniuge

Con recente sentenza n. 3661/2020 la Suprema Corte ha precisato che il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Tale accertamento investe l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi, in sè e sotto il profilo della dipendenza di una simile situazione dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio (Cass., Sez. U., 18287/2018).
Assumono dunque rilievo la capacità dell'ex coniuge di procurarsi i propri mezzi di sostentamento e le sue potenzialità professionali e reddituali piuttosto che le occasioni concretamente avute dall'avente diritto di ottenere un lavoro.
Secondo i giudici della Suprema Corte ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile e della sua quantificazione assumono pertanto rilevanza le potenzialità professionali e reddituali personali, che l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale.
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