La Corte d'Appello di Palermo con sentenza del 22 dicembre 2015 n. 1902 ha sancito il principio per cui la sussistenza di una sproporzione tra i redditi degli ex coniugi non giustifica di per sé il riconoscimento di un assegno divorzile se le condizioni economiche siano, comunque, idonee a garantire un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di vita in comune, dovendosi, peraltro, ritenere inevitabile un certo deterioramento delle rispettive condizioni, quale effetto diretto della separazione ed in ragione della duplicazione delle voci di spesa fissa.