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Gli obblighi della banca verso i clienti nelle operazioni di investimento a rischio elevato

Con Sent. 9 febbraio 2016, n. 2535 la Suprema Corte ha espressamente sancito il principio per cui in tema di servizi di investimento, la banca intermediaria, prima di effettuare operazioni, ha l'obbligo di fornire all'investitore "un'informazione adeguata in concreto", tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali ed alla situazione finanziaria del cliente, e, a fronte di un'operazione non adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. 
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