Il Tribunale di Torino, con sentenza del 6 marzo 2015, in un caso in cui ha riscontrato la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo eseguita con una copia incompleta del ricorso, equiparata pertanto alla sua mancata notificazione, stante l'impedimento per il destinatario della precisa comprensione dell'atto, in tale modo compromettendone le garanzie di difesa e contraddittorio- ha rilevato come nella stessa fattispecie, pur non trovando applicazione l'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto è stata correttamente fatta valere con l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 645 c.p.c.