Secondo l'Ord., n. 7749 del 2015 della Corte di cassazione, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese di lite, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento per la correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. e non già dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma.