La Suprema Corte a Sezioni Unite ha precisato che nell'ampio concetto di circolazione stradale indicato nell'art. 2054 c.c. è compresa anche la posizione di arresto del veicolo, in relazione all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, nonché alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata e con riguardo a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale esso può circolare nelle strade. Solo i mezzi stabilmente impossibilitati a muoversi non assurgono al concetto di veicolo. Ne consegue che per la operatività della garanzia per la R.C.A. è necessario il mantenimento da parte del veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, delle caratteristiche che lo rendono tale sotto il profilo concettuale. È, dunque, necessario che il veicolo possa intendersi tale in relazione alle sue funzionalità, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative, risultando, invece, indifferente l'uso che in concreto si faccia dello stesso, sempre che rientri in quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo può avere. (Nel caso concreto l'esigenza di chiarificazione non attiene all'apparente contrapposizione tra lo stato di movimento e quello di quiete del veicolo, ma riguarda, appunto, l'aspetto operativo/funzionale, ovvero lo svolgimento di specifiche operazioni funzionali alle caratteristiche strutturali proprie del mezzo; specificamente l'utilizzo del braccio elevatore per l'operazione di carico, da intendersi rientrante nel concetto di circolazione, come inteso dall'art. 1, L. n. 990 del 1969 in combinato disposto con l'art. 2054 c.c..