Il vigente regime di affidamento dei minori, non attribuisce agli ascendenti un autonomo diritto di visita, ma devolve al giudice un elemento ulteriore di indagine e di valutazione nella scelta e nell'articolazione di provvedimenti da adottare in tema di affidamento, nella prospettiva di una rafforzata tutela del diritto ad una crescita serena ed equilibrata del minore. Al giudice è pertanto affidato il potere di emettere provvedimenti che tengano conto dell'interesse prevalente del minore e che si prestino alla maggiore flessibilità e modificabilità possibile in relazione alla finalità di attuare la migliore tutela in favore del minore.