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Risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale anche in difetto di convivenza

Con ordinanza del 24/03/2021, n. 8218, la Suprema Corte, ha precisato che in relazione al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, se da un lato, occorre certamente evitare il pericolo di una dilatazione ingiustificata dei soggetti danneggiati secondari, dall'altro non può tuttavia condividersi l'assunto che il dato esterno ed oggettivo della convivenza possa costituire elemento idoneo di discrimine e giustificare dunque l'aprioristica esclusione, nel caso di non sussistenza della convivenza, della possibilità di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti e caratterizzati da reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto. Sulla scorta di tali principi i Giudici hanno confermato il diritto al risarcimento del danno in relazione al legame parentale tra zio e nipote, indipendentemente dalla effettiva convivenza, qualora venga dimostrata l’esistenza di un intenso rapporto affettivo consolidatosi nel tempo che si qualifichi per la consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o esistenziale.
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