La Corte di Cassazione con ordinanza del 26-02-2016, n. 3783, ha precisato che in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 D.P.R. n. 602 del 1973 deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine -che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative in trenta giorni- per presentare osservazioni od effettuare il pagamento.