Logo Studio GBG - Studio Legale Milano Gasperini Boffelli & Partners
 
SEI IN: Ignora collegamenti di navigazione > Home page > Notizie > Presupposti affinché il bene caduto in comunione ereditaria venga assegnato al maggior quotista


Presupposti affinché il bene caduto in comunione ereditaria venga assegnato al maggior quotista

La Corte di Cassazione con sentenza 08-06-2015, n. 11823, chiarisce quali siano i necessari presupposti per addivenire, in sede di divisione ereditaria, all'attribuzione del bene controverso in favore del coerede che si assume quale maggior quotista e, quindi, per ravvisare l'indivisibilità dello stesso. A tal proposito risulta ribadito che il concetto di comoda divisibilità di un immobile presupposto dall'art. 720 c.c. postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento, che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico-funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso. Si è anche specificato che la non comoda divisibilità di un immobile, integrando un'eccezione al diritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire i beni in natura, può ritenersi legittimamente predicabile solo quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dalla irrealizzabilità del frazionamento dell'immobile, o dalla sua realizzabilità a pena di notevole deprezzamento, o dalla impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessivi. Va, peraltro, ricordato il principio generale in base al quale, in tema di divisione ereditaria di immobili indivisibili (o non comodamente divisibili), la richiesta di attribuzione del bene da parte del coerede titolare della maggior quota (richiesta che, attenendo alle modalità di attuazione della divisione, si risolve in una mera specificazione della domanda introduttiva di scioglimento della comunione ed è, pertanto, proponibile per la prima volta anche in appello) vincola il giudice alla pronuncia di assegnazione per l'intero con addebito dell'eccedenza alla porzione dell'istante, salvo la comprovata esistenza di gravi motivi, concernenti l'interesse comune dei condividenti stessi.
Copyright © GASPERINI BOFFELLI & PARNERS
STUDIO LEGALE AVVOCATI MILANO
Via Podgora, 13 - 20122 Milano

tel:  +39 02 45476872
fax: +39 02 45476873


Privacy e Cookie Policy














Fotografia di Alessandro Preti  © Tutti i diritti riservati
Contattaci
CAPTCHA
Change the CAPTCHA code