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L'inefficiacia del contratto concluso dal falsus procurator è rilevabile d’ufficio

Con sentenza n. 11377 del 2015 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affronto la dibattuta questione relativa a se l'inefficacia del contratto stipulato dal falsus procurator possa essere rilevata d'ufficio o solamente su eccezione di parte. 
Nella citata sentenza i giudici di legittimità hanno sancito il principio per cui se il difetto di rappresentanza risulti dagli atti, il giudice non può non tenerne conto anche nel caso in cui non ricorra la richiesta della parte interessata.
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