L'ordinanza del Tribunale di Torino del 15 maggio 2015, aderendo alla tesi della c.d. sommatoria, si pone in motivato contrasto con l'orientamento dell'Ufficio subalpino sinora sostanzialmente fermo nel negare la validità del criterio volto a determinare il TEG in concreto applicato attraverso la somma aritmetica del tasso degli interessi corrispettivi al saggio degli interessi moratori.