Logo Studio GBG - Studio Legale Milano Gasperini Boffelli & Partners
 
SEI IN: Ignora collegamenti di navigazione > Home page > Notizie > Nel nostro ordinamento non esiste la figura del "condomino apparente"


Nel nostro ordinamento non esiste la figura del "condomino apparente"

La sentenza in questione si profila particolarmente interessante in quanto esclude l'applicabilità del principio dell'apparenza del diritto in materia condominiale, ribadendo -in linea con il precedente orientamento della stessa giurisprudenza di legittimità- che, ai fini della validità delle assemblee condominiali, devono essere convocati i reali soggetti che ricoprono, in base al titolo che li legittima, l'effettiva qualità di condomini, non potendo riconoscersi questa veste a coloro che si comportano solo apparentemente come tali ma che, in concreto, non lo sono sul piano giuridico. A tal proposito la S.C. ha riconfermato che, in tema di convocazione dell'assemblea condominiale deve essere convocato solo il vero proprietario della porzione immobiliare e non anche colui che si sia comportato, nei rapporti con i terzi, come condomino senza esserlo, difettando nei rapporti tra il condominio (nella specie, l'amministratore) ed i singoli partecipanti ad esso, le condizioni per l'operatività del principio dell'apparenza del diritto, strumentale essenzialmente all'esigenza di tutela dei terzi in buona fede. Del resto, già le Sezioni unite -con la Sent. n. 5035 del 2002- avevano chiarito che, in caso di azione giudiziale dell'amministratore del condominio per il recupero della quota di spese di competenza di una unità immobiliare di proprietà esclusiva, è passivamente legittimato il vero proprietario di detta unità e non anche chi possa apparire tale, difettando, nei rapporti fra condominio, che è un ente di gestione, ed i singoli partecipanti ad esso, le condizioni per l'operatività del principio dell'apparenza del diritto, strumentale essenzialmente ad esigenze di tutela dell'affidamento del terzo in buona fede, ed essendo, d'altra parte, il collegamento della legittimazione passiva alla effettiva titolarità della proprietà funzionale al rafforzamento e al soddisfacimento del credito della gestione condominiale.
Copyright © GASPERINI BOFFELLI & PARNERS
STUDIO LEGALE AVVOCATI MILANO
Via Podgora, 13 - 20122 Milano

tel:  +39 02 45476872
fax: +39 02 45476873


Privacy e Cookie Policy














Fotografia di Alessandro Preti  © Tutti i diritti riservati
Contattaci
CAPTCHA
Change the CAPTCHA code